Credito d'imposta potenziato per il bonus formazione 4.0 fino al 70% delle spese ammissibili per le piccole imprese e al 50% per le medie. Le attività formative riguardano i settori vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione e dovranno essere svolte da soggetti qualificati esterni all'impresa. È quanto prevede il decreto attuativo firmato dal ministro Giancarlo Giorgetti che rende operativo il nuovo regime fiscale agevolato sulla formazione 4.0 previsto nel decreto legge Aiuti (d.l. 50/2022).
L'obiettivo del provvedimento è promuovere un modello di fare impresa in cui il fattore umano sia tutelato e valorizzato, anche attraverso un efficace sistema di certificazione delle attività formative per far fronte alla domanda di maggiori competenze professionali che dovranno accompagnare la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi. La maggiorazione del credito d'imposta formazione 4.0 si applica per le spese sostenute in relazione a progetti avviati successivamente al 18 maggio 2022. Il decreto è stato inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Il decreto del Mise reca le disposizioni attuative per l'applicazione della maggiorazione della misura del bonus formazione introdotta dall'art. 22, c. 1, del d.l. 50/2022 al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese.
Il decreto del Mise ha incrementato le aliquote del credito d'imposta per la formazione 4.0:
Per le grandi imprese il credito rimane al 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro come precedentemente previsto dal d.l. 50/2022.
La maggiorazione è applicabile solo nel caso in cui le attività formative siano erogate da soggetti qualificati esterni all'impresa. Si tratta, oltre ai soggetti indicati all'art. 3, c. 6, del d.m. 4 maggio 2018 integrato dall'art. 1, c. 213 della legge 160/2019, dei centri di competenza ad alta specializzazione di cui all'art. 1, c. 115, della legge 232/2016, tra cui gli European digital innovation hubs (Edih).
L'applicazione della maggiorazione è subordinata al previo accertamento del livello di competenze di base e specifiche dei destinatari delle attività formative nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali; inoltre le attività formative di base e specifiche dovranno avere una durata complessiva non inferiore a 24 ore.
Il riconoscimento della maggiorazione è subordinato al superamento di un test finale da parte del partecipante al corso e al rilascio da parte del formatore di un attestato che certifichi l'acquisizione delle competenze nelle tecnologie oggetto del corso.
A garanzia dell'effettivo svolgimento della formazione e del relativo livello qualitativo sono stati inoltre introdotti specifici parametri che vincoleranno l'erogazione del contributo alla certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori, sia in termini di acquisizione che di consolidamento di competenze professionali 4.0.
Le attività formative rilevanti ai fini dell'applicazione della maggiorazione delle aliquote del credito d'imposta formazione 4.0 possono essere svolte, in tutto o in parte, anche in modalità “e-learning”, subordinatamente al controllo della partecipazione dei dipendenti alle attività e per la verifica dei risultati raggiunti.
Zucchetti Centro Sistemi è certificata UNI EN ISO 9001:2015 per il settore EA37, per attività di progettazione ed erogazione di corsi di formazione in ambito Digital Transformation.
Grazie a questa certificazione ZCS è un ente di Formazione abilitato ad erogare “Formazione 4.0”, dando quindi la possibilità di usufruire del credito d’imposta Formazione 4.0.